Termini e condizioni di vendita

Art. 1 – Ambito di applicazione e prevalenza

  1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita (di seguito “CGV”) si applicano a tutti i contratti relativi alla vendita e alla consegna di prodotti ortofrutticoli da parte di VARESCO TRADING Srl a soggetti che agiscono nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale ai sensi dell’Art. 2195 c.c. (di seguito “Acquirente”). È espressamente esclusa l’applicazione delle presenti CGV ai contratti con i consumatori.
  2. Le presenti CGV si applicano a tutti i rapporti commerciali presenti e futuri, indipendentemente dal luogo di consegna o di destinazione della merce (applicazione mondiale), salvo diverso accordo scritto.
  3. Le CGV di VARESCO TRADING Srl si intendono accettate integralmente dall’Acquirente anche in deroga a eventuali condizioni generali di acquisto del medesimo. Eventuali clausole contrarie o divergenti dell’Acquirente non diventeranno parte del contratto, anche qualora VARESCO TRADING Srl non vi si opponga espressamente o esegua la fornitura senza riserve.

Art. 2 – Conclusione del contratto e modifiche

  1. Le offerte di VARESCO TRADING Srl non sono vincolanti (“invito a proporre”) e sono soggette a modifiche.
  2. I contratti possono essere conclusi per iscritto, verbalmente (ad es. per telefono), tramite e-mail, SMS o servizi di messaggistica (ad es. WhatsApp).
  3. L’ordine dell’Acquirente costituisce una proposta contrattuale. Il contratto si intende concluso solo al momento della conferma d’ordine scritta da parte di VARESCO TRADING Srl o, in alternativa, con l’inizio dell’esecuzione della fornitura (consegna della merce).
  4. Accordi verbali, integrazioni o modifiche successive all’ordine sono validi solo se confermati per iscritto o in forma elettronica da VARESCO TRADING Srl.
  5. In caso di discrepanze tra l’ordine e la conferma d’ordine, i termini della conferma d’ordine di VARESCO TRADING Srl prevarranno, a meno che l’Acquirente non si opponga immediatamente, per iscritto e mostrando l’ordine.

Art. 3 – Consegna, Incoterms e trasferimento del rischio

  1. I termini di resa (Incoterms® 2020 della ICC) vengono concordati individualmente per ogni ordine e definiti in modo vincolante nella relativa conferma d’ordine.
  2. Il rischio di perdita, perimento o deterioramento della merce passa all’Acquirente al momento della consegna al primo vettore o spedizioniere, anche nel caso in cui VARESCO TRADING Srl abbia organizzato il trasporto per conto dell’Acquirente.
  3. Qualora l’Acquirente non provveda al ritiro della merce entro i termini concordati o non metta a disposizione un vettore, il rischio si intende trasferito all’Acquirente dal momento della comunicazione di merce pronta; ogni costo di sosta, magazzinaggio e il rischio di deperimento naturale della merce saranno a esclusivo carico dell’Acquirente.
  4. I termini di consegna indicati da VARESCO TRADING Srl sono da considerarsi puramente indicativi e non essenziali, salvo espressa pattuizione scritta (“termine essenziale”); VARESCO TRADING Srl non risponde di ritardi causati dal vettore, da formalità doganali o da cause di forza maggiore.

Art. 4 – Prezzi e termini di pagamento

  1. I termini di pagamento sono stabiliti in conformità al D.Lgs. 198/2021. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine massimo di 30 giorni dalla data della fattura. In caso di clienti esteri o non assicurabili, viene richiesto il pagamento anticipato; in ogni caso Varesco Trading Srl valuterà ogni singolo cliente caso per caso. 
  2. Nullità di deroghe: Ai sensi dell’art. 10 del citato decreto, qualsiasi clausola contrattuale contraria ai termini di cui sopra è nulla. In caso di ritardo, si applicano gli interessi di mora maggiorati previsti dalla normativa vigente. 
  3. Clausola Solve et Repete: Eventuali contestazioni o reclami non autorizzano l’Acquirente a sospendere, ritardare o ridurre il pagamento del prezzo.
  4. Salvo diverso accordo scritto, tutti i pagamenti devono essere effettuati in Euro (EUR).
  5. Inoltre, in caso di ritardo nei pagamenti, VARESCO TRADING Srl si riserva il diritto di sospendere immediatamente ogni prestazione in corso (anche relativa ad altri contratti con l’Acquirente). Se il pagamento non perverrà entro sette giorni dalla diffida scritta di VARESCO TRADING Srl, la stessa è libera di risolvere il contratto — e ogni altro accordo con l’Acquirente — con effetto immediato.
  6. VARESCO TRADING Srl ha il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato qualora l’Acquirente diventi insolvente, presenti istanza di fallimento o in caso di mutamento sostanziale dei suoi assetti societari (es. cessione di oltre il 50% delle quote). In tali circostanze, tutti i crediti di VARESCO TRADING Srl diventeranno immediatamente esigibili.

Art. 5 – Verifica della merce, Reclami e Riserva di Proprietà

  1. Obbligo di ispezione: L’Acquirente è tenuto a ispezionare la merce immediatamente al momento della consegna. Eventuali riserve generiche (es. “accettato con riserva”) sui documenti di trasporto (CMR/DDT) sono prive di effetto legale. Le riserve devono essere specifiche e motivate.
  2. Termini di decadenza: I reclami per vizi palesi devono pervenire per iscritto all’indirizzo italia@varescogroup.eu entro 10 ore a decorrere dalla consegna.
  3. Documentazione obbligatoria: Ogni segnalazione deve includere a pena di inammissibilità: numero di riferimento, descrizione del difetto e foto dettagliate (prodotto, imballaggio, etichetta con codice GGN).
  4. Mitigazione del danno: In caso di reclamo, l’Acquirente ha l’obbligo di mitigare il danno (Art. 1227 C.C.), garantendo lo stoccaggio a temperatura controllata e la corretta aerazione. È vietato il riconfezionamento senza previa autorizzazione scritta di VARESCO TRADING Srl.
  5. Verifica e Resi: VARESCO TRADING Srl si riserva il diritto di ispezionare la merce tramite propri incaricati o periti. Qualsiasi reso deve essere preventivamente autorizzato per iscritto.
  6. Riserva di proprietà: In caso di reclamo, la merce rimane di proprietà esclusiva di VARESCO TRADING Srl fino al chiarimento definitivo e alle istruzioni scritte.

Art. 6 – Responsabilità

  1. La responsabilità di VARESCO TRADING Srl per eventuali danni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave. Ai sensi dell’art. 1229 c.c., è esclusa ogni responsabilità per colpa lieve. VARESCO TRADING Srl non risponde dei danni causati da terzi.
  2. In nessun caso VARESCO TRADING Srl sarà responsabile per danni indiretti, incidentali o consequenziali, inclusi, a titolo esemplificativo, il lucro cessante o le penali applicate dai clienti dell’Acquirente (es. GDO).
  3. VARESCO TRADING Srl non risponde dei danni derivanti da una conservazione inadeguata o da una manipolazione impropria della merce dopo la consegna.
  4. La rilavorazione o il riconfezionamento del prodotto consegnato deve essere sempre autorizzato da VARESCO TRADING Srl per iscritto (via e-mail o messaggistica cellulare). Qualsiasi responsabilità di VARESCO TRADING Srl decade immediatamente quando la merce viene manipolata, rilavorata, riconfezionata o mescolata con altri prodotti dall’Acquirente o da terzi.
  5. La responsabilità per danni causati durante il trasporto è regolata dagli Incoterms® concordati.

Art. 7 – Forza maggiore

  1. VARESCO TRADING Srl non sarà responsabile per l’inadempimento o il ritardo nell’esecuzione delle proprie obbligazioni qualora ciò sia causato da eventi di forza maggiore (a titolo indicativo ma non esaustivo: guerre, catastrofi naturali, scioperi) o caso fortuito.
  2. VARESCO TRADING Srl informerà tempestivamente l’Acquirente del verificarsi di tali eventi.

Art. 8 – Certificazioni

  1. VARESCO TRADING Srl collabora preferibilmente con fornitori certificati secondo standard riconosciuti, in particolare, GlobalG.A.P., IFS o sistemi equivalenti.
  2. VARESCO TRADING Srl si riserva il diritto di effettuare audit o di incaricare terzi.

Art. 9 – Disposizioni finali e Foro competente

  1. Qualsiasi modifica o integrazione alle presenti Condizioni Generali deve essere stipulata per iscritto, a pena di nullità.
  2. Qualora una o più disposizioni delle presenti Condizioni Generali siano o diventino nulle o inefficaci, ciò non pregiudicherà la validità delle restanti clausole.
  3. Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Bolzano.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l’Acquirente dichiara di aver letto attentamente e di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 1; Art. 3; Art. 4; Art. 5; Art. 6 e Art. 9.

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